Para P rima di svolgere queste brev i
riflessioni sull’attività di polizia giu -
d i z i a ria svolta dai Vigili del fuoco
c o nviene richiamare l’attenzione
su alcuni aspetti fondamentali che
d ov r e bbero accompagnare l’ope -
rato di un ufficio pubblico che si oc -
cupa di sicurezza pubblica e sicu -
rezza del lavoro.
Nel nostro ordinamento vige il
p rimato della legge. Ciò significa
che non è dato ai singoli operato -
ri disattendere le norme di ri l e -
vanza penale. Non è dato ai Co -
mandi Provinciali ignorare la leg -
ge penale cosi come non è dato al
giudice disapplicare la legge pe -
nale.
La polizia giudiziaria è un or -
gano strumentale dello Stato che
s e rve alla funzione giuri s d i z i o n a -
le per assicurare l’osserva n z a
della legge e perseguire i com -
p o rtamenti attivi (fare) od omis -
sivi (non fare) che la legge e so -
lo la legge ritiene costituire reati
e quindi meri t evoli di sanzione
p e n a l e.
A causa del principio appena
e s p r e s s o, oltre a quelle disciplina -
ri, il codice penale (art . 361) preve -
de una specifica sanzione per l’uf -
ficiale di P. G . (reclusione) in caso di
omessa o ritardata denuncia di rea -
ti di cui ha avuto notizia nell’eserci -
zio o a causa delle sue funzioni.
Qualsiasi tipo di preve n z i o n e,
per essere efficace, ha come
aspetto complementare la vigilan -
za che è un’attività ri c o g n i t i va, co -
noscitiva, prescrittiva.
E ’ l’insieme di questi due mo -
menti che consente di attuare al
meglio ed efficacemente l’attività
di prevenzione.
Le competenze dei Vigili
del fuoco
La polizia giudiziaria persegue
il fine di prendere notizia dei reati
(già compiuti) e quindi di ra c c ogliere
e conservare le fonti di prova
per la celebrazione dei processi
onde costituisce attività strumentale
allo svolgimento dell’azione
dell’autorità giudiziaria.
Essa si distingue dall’attività di
polizia amministra t i va che inve c e
ri e n t ra nel perseguimento dei fini
p u bblici che la legge assegna alla
p u bblica amministra z i o n e. Nel caso
del Corpo Nazionale dei V i g i l i
del fuoco tra i fini assegnati dalla
legge vi è quello della tutela dell’incolumità
della vita umana e la
p r e s e rvazione dei beni dai ri s c h i
di incendio(2).
I compiti di polizia amministra t iva
sono allora quelli di vegliare “ sul
mantenimento dell’ordine pubbl i c o,
sulla sicurezza dei cittadini, la loro
incolumità e la tutela della propri e t à ”
( R . D. n . 773 del 18/06/1931). C o nnessi
a questi compiti sono i poteri
di impartire ordini, nei limiti e nei
modi previsti dalla legge e di compiere
attività conoscitive come verifiche
o accert a m e n t i .
I due aspetti di polizia appena
delineati sono entrambi presenti
nella figura dell’operatore dei V i g ili
del fuoco ai quali la legge assegna,
nello specifico settore della
sicurezza contro gli incendi, compiti
di vigilanza amministra t i va e di
polizia giudiziaria.
I n fatti con Circolare MI.SA n.
19 del 9/8/79 il Ministero dell’Int
e rn o, sulla base di un parere
espresso dal Consiglio di Stato,
aveva richiamato la funzione di Polizia
Amministra t i va svolta dai V igili
del fuoco nel settore della sicurezza
contro gli incendi. C o mpetenza
poi sancita in maniera def
i n i t i va dell’art . 23 del D. L g s. 6 2 6 / 9 4
che indica il C.N.VV.F., per la parte
di competenza, Organo di Vigilanza.
L’ a rt . 16 della legge 13/05/61 n.
469 confe rmando quanto già
espresso dalla legge 1570/41 stabilisce
invece che “ nell’esercizio
delle proprie funzioni il personale
dei Vigili del fuoco ri veste la qua-
ANTINCENDIO settembre 1999 63
L’ ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA
DEI VIGILI DEL FUOCO
Le competenze, i reati più comuni che si riscontrano durante l’intervento di
soccorso, le procedure da seguire (*)
Ing. Cosimo Pulito - Comandante VV.F. Cuneo
* Relazione tenuta al seminario sulla
polizia giudiziaria per funzionari e
dirigenti del C.N.VV.F. svolto a
Roma il 12 e 19 Maggio 1999.
(2) L’art. 1 della legge 13/05/61 n. 469
stabilisce: sono attribuiti al Ministero
dell’Interno i servizi di prevenzione
ed estinzione degli incendi.
lifica di Ufficiali o Agenti di Polizia
Giudiziaria ”.
L’assunzione della qualifica è
stabilito dal tipo di atto che il personale
del C. N . V V. F. d eve compiere
e conseguentemente determina
precise garanzie per il soggetto
destinatario dell’atto ed alcune
prerogative per il funzionari o
pubblico.
La polizia giudiziaria svolta dal
personale del C. N . V V. F. è a competenza
limitata.Ciò significa che
agli ufficiali ed agenti di polizia giud
i z i a ria del C. N . V V. F. il codice penale
confe risce l’incarico di accertare
e ricercare solo determ i n a t e
specie di reati e precisamente
quelle nelle quali essi possono imbattersi
nello svolgimento del servizio
cui sono destinati e secondo
le competenze istituzionali attribuite
dalla legge.
Si tratta quindi di reati che si
presentano in occasione dell’attività
di soccorso e di reati che si
presentano durante l’attività di prevenzione
incendi che come stabilito
dall’art . 4 del D. P. R . 577/82 si
esplica, ai sensi degli art t . 36 e 37
del D. P. R . 547/55, anche nel settore
della prevenzione degli infortuni
sul lavoro.
Per stabilire se un fatto illecito è
un reato o una infrazione amminis
t ra t i va bisogna guardare al tipo di
sanzione che per esso è prev i s t o.
Cosa fa la polizia giudiziaria
La P. G . allorquando si è ve ri f icato
un reato: ne prende notizia -,
impedisce che venga portato ad ult
e ri o ri conseguenze -, ricerca gli
a u t o ri, - compie tutti gli atti necess
a ri ad assicurare le fonti di prova
- raccoglie quant’altro possa serv ire
per l’applicazione della legge penale
- (art . 55 del c.p. p. ) .
L’azione che la P. G . è tenu t a
a svolgere (art . 55 c.p. p.) deve
essere ri fe rita al P. M . quale obbligo
stabilito dall’art . 347 del
c . p. p. Acquisita la notizia di reat
o, la polizia giudiziaria, senza rit
a r d o, ri fe risce al pubblico minis
t e r o, per iscri t t o, gli elementi essenziali
del fatto e gli altri elementi
sino ad allora raccolti indicando
le fonti di prova e le attività
compiute, delle quali trasmette
la relativa documentazion
e. C o munica, inoltre, quando è
p o s s i b i l e, le generalità, il domicilio
e quanto altro valga alla
identificazione della persona nei
cui confronti vengono svolte le
indagini, della persona offesa e
di coloro che siano in grado di rife
rire su circostanze ri l evanti per
la ri c o s t ruzione dei fa t t i . … . . C o n
la comunicazione la polizia giud
i z i a ria indica il giorno e l’ora in
cui ha acquisito la notizia…… …
quando sussistono ragioni di urgenza,
la comunicazione della
notizia di reato è data immediatamente
anche in fo rma ora l e … .
L’attività svolta dalla P. G . si colloca
nella prima fase del procedimento
penale che è quello delle
indagini preliminari . Dal compimento
di queste indagini, con alcune
eccezioni, non si fo rm a n o
p r ove ma devono dare modo al
P. M . di decidere se proseguire l’azione
penale oppure chiedere l’archiviazione
del procedimento.
Organizzazione della polizia
giudiziaria
L’art. 56 c.p.p. stabilisce che le
funzioni di polizia giudiziaria sono
s volte alla dipendenza e sotto la
direzione dell’autorità giudiziari a ,
dai Servizi di P. G .p r evisti dalla legge.
(Si intendono servizi di polizia
g i u d i z i a ria tutti gli uffici e le unità
ai quali è affidato dalle ri s p e t t i ve
a m m i n i s t razioni il compito di svo lgere
in via pri o ri t a ria e continu a t iva
le funzioni indicate nell’art . 5 5
c.p.p.).
Dalle Sezioni di P. G . i s t i t u i t e
presso ogni procura della Rep
u bblica e composte con personale
dei servizi di polizia giudiz
i a ri a .
Dagli ufficiali e dagli agenti di
polizia giudiziaria appartenenti agli
a l t ri organi cui la legge fa obbl i g o
di compiere indagini a seguito di
una notizia di reato (VV.F.).
Contemporaneità di presenza
di polizie giudiziarie diverse
La legislazione si ispira ai pri ncipi
di coordinamento e collaboraz
i o n e.Tra le polizie giudiziarie quindi
non vi è gerarchia ma collaborazione
salvo che non venga disposto
diversamente dal P.M.
E ’ però evidente che il pri n c ipio
di prevalenza della specializzazione
dov r e bbe port a r e, per
esempio in caso di incendio, ad
a c c e rtamenti urgenti da parte dei
Vigili del fuoco sulle cause, operando
opportuni ri l i evi, seques
t rando ove è il caso le cose a
questo pert i n e n t i . Le fo r ze dell’ordine
(CC. P. S. GdF) invece dov
r e bbero assumere sommari e
i n fo rmazioni sulle persone info rmate
sui fatti ed accertamenti sulle
persone sospette. Il tutto sempre
nello spirito della più ampia
c o l l a b o razione e pertanto ogni organismo
di polizia giudiziaria do-
ANTINCENDIO settembre 1999
ATTIVITÀ DI P.G.
DEI VIGILI DEL FUOCO
64
v r e bbe porre a disposizione dell’altro
gli elementi acquisiti.
E ’ c o munque da sottolineare
che più volte alcune Procure della
Repubblica hanno ri c h i a m a t o
l’attenzione sul fatto che ogni organismo
di Polizia giudiziaria int
e rve nuto sul luogo ove si è commesso
un reato deve inviare l’info rmativa
ed ogni altro elemento acquisito.
Reati più comuni
che si ritrovano durante
l’intervento di soccorso
I reati in cui più comunemente
può incorrere l’ufficiale e l’agente
di P.G.dei Vigili del fuoco durante
un intervento di soccorso sono
quelli di seguito ri p o rtati previsti dal
codice penale che si avvisa non
hanno la pretesa di essere esaustivi:
• a rt . 4 2 2 : ( S t ra g e ) . C h i u n q u e,
f u o ri dei casi preveduti dall’art .
285 c.p., al fine di uccidere,
compie atti tali da porre in pericolo
la pubblica incolumità è
p u n i t o, se dal fatto deri va la
m o rte di più persone, con l’ergastolo.
• a rt . 4 2 3 : ( I n c e n d i o ) . C h i u n q u e
cagiona un incendio è punito
con la reclusione da 3 a 7 ann
i . La disposizione precedente
si applica anche nel caso di incendio
della cosa propria, se
dal fatto deri va pericolo per la
incolumità pubblica.
• a rt .4 2 4 : (Danneggiamento se -
guito da incendio). C h i u n q u e,
al solo scopo di danneggiare la
cosa altrui, appicca il fuoco a
una cosa propria o altrui, è pun
i t o, se dal fatto sorge peri c olo
di un incendio, con la reclusione
da 6 mesi a 2 anni. S e
segue l’incendio, si applicano
le disposizioni dell’articolo precedente.
• a rt . 4 2 5 : ( C i r c o s t a n ze aggra -
vanti in caso di incendio). N e i
casi preveduti dai due art i c o l i
precedenti la pena è aumentata
se il fatto è commesso:
- su edifici pubblici o destinati
a uso pubblico, su monumenti,
cimiteri e loro dipendenze;
- su edifici abitati destinati a
uso abitativo, su impianti industriali
o cantieri, o su min
i e r e, cave, sorgenti, o su
acquedotti o altri manu fa t t i
destinati a raccogliere e
condurre le acque;
- su navi o altri edifici natanti,
o su aeromobili;
- su scali fe r r ov i a ri o mari t t imi,
o aeroscali, magazzini
g e n e rali o altri depositi di
merci o derra t e, o su ammassi
o depositi di materi e
esplodenti, infiammabili o
combustibili;
- su boschi, selve e foreste.
• a rt . 4 3 7 : (Rimozione od omis -
sione dolosa di cautele contro
gli infortuni). Chiunque omette
di collocare impianti, apparecchi,
o segnali destinati a prevenire
disastri o info rtuni sul lavo
r o, ov vero li ri mu ove o li danneggia,
è punito con la reclusione
da 6 mesi a 5 anni.
• a rt . 4 4 9 : (Delitti colposi di dan -
n o ) . Chiunque cagiona un inc
e n d i o, o un altro disastro preveduto
dal capo primo di questo
titolo, è punito con la reclusione
da 1 a 5 anni. La pena
è raddoppiata se si tratta di
disastro fe r r ov i a rio o di nauf
ragio o di sommersione di una
n ave adibita al tra s p o rto di persone
o di caduta di un aeromobile
adibito a tra s p o rto di
p e r s o n e.
• a rt .4 5 0 : (Delitti colposi di peri -
c o l o ) . C h i u n q u e, con la propri a
azione od omissione colposa,
fa sorgere o persistere il pericolo
di un disastro fe r r ov i a ri o,
di un’inondazione, di un naufragio,
o della sommersione di
una nave o di un altro edificio
n a t a n t e, è punito con la reclusione
fino a due anni.
• a rt .4 5 1 : (Omissione colposa di
cautele o difese contro disastri
o info rtuni sul lavo r o ) . C h i u nq
u e, per colpa, omette di colloc
a r e, ov vero ri mu ove o rende
i n s e rvibili apparecchi o altri
mezzi destinati alla estinzione
di un incendio, o al salva t a g g i o
o al soccorso contro disastri o
i n fo rtuni sul lavo r o, è punito con
la reclusione fino ad un anno o
con la multa da 200.000 a
1.000.000.
• a rt . 6 5 0 : ( I n o s s e rvanza dei
p r ov vedimenti dell’autori t à ) .
Chiunque non osserva un provvedimento
legalmente dato dall
’ Au t o rità per ragione di giustizia
o di sicurezza pubblica, o
d’ordine pubblico o di igiene è
p u n i t o, se il fatto non costituisce
un più grave reato con l’arresto
fino a 3 mesi o con l’ammenda
fino a 400.000.
• a rt . 6 5 8 : ( P r o c u rato allarm e
presso l’autori t à ) . C h i u n q u e, annunziando
disastri, info rtuni o
p e ricoli inesistenti, suscita all
a rme presso l’Au t o rità pubbl ica,
o presso enti o persone che
esercitano un pubblico serv i z i o,
è punito con l’arresto fino a sei
mesi o con l’ammenda fino a
1.000.000.
ATTIVITÀ DI P.G.
DEI VIGILI DEL FUOCO
ANTINCENDIO settembre 1999 65
• a rt . 6 7 6 : ( R ovina di edifici o di
altre costru z i o n i ) . Chiunque ha
avuto parte nel progetto o nei
l avo ri concernenti un edificio o
u n ’ a l t ra costru z i o n e, che poi,
per sua colpa rovini è punito
con l’ammenda, non infe riore a
200.000.
• a rt .6 7 7 : (Omissione di lavo ri in
edifici o costruzioni che mi -
nacciano rov i n a ) . Il propri e t ario
di un edificio o di una cos
t ruzione che minacci rov i n a
ov vero chi è per lui obbl i g a t o
alla conservazione o alla vigilanza
dell’edificio o della cos
t ru z i o n e, il quale omette di
p r ov vedere ai lavo ri necessari
per ri mu overe il peri c o l o, è punito
con l’ammenda non inferiore
a 200.000.
Procedure da seguire
nell’attività di P.G.
In presenza di tali reati, l’attività
p r evalente svolta dalla polizia giud
i z i a ria dei Vigili del fuoco è la seguente:
• i n fo rm a t i va - segnalazione di
notizia di reato al P.M.;
• raccolta di indizi;
• sequestro - dissequestro;
• i n t e r r o g a t o ri su delega del P. M .
Per alcune di tali incombenze
(informativa - segnalazione di notizia
di reato, raccolta di indizi, sequestro),
che non presentano part
i c o l a ri difficoltà, esiste una modulistica
che permette l’effe t t u a z i o n e
di ogni atto in modo guidato.
Và osserva t o, che sebbene esista
una personale responsabilità
degli atti compiuti dagli agenti ed
ufficiali di P. G . la valutazione della
sussistenza della notizia di reato
e l’invio “ d e l l ’ i n fo rm a t i va - notizia
di reato” d eve essere fatta dal dirigente
da cui dipende l’ufficiale o
l’agente che ha acquisito tale not
i z i a . I n fatti l’art . 347 c.p. p. ra d i c a
l ’ o bbligo di comunicare la notizia
di reato in capo “alla polizia giudiz
i a ri a ” e non al singolo agente o
ufficiale di P.G., si tratta quindi del-
ANTINCENDIO settembre 1999
ATTIVITÀ DI P.G.
DEI VIGILI DEL FUOCO
66
NORME PER I COLLABORATORI
A N T I N C E N D I O pubblica lavori originali di interesse scientifico, tecnico applicativo, normativo o giuridico nel campo della
prevenzione incendi. La rivista propone in ogni numero relazioni tecniche di intervento italiane ed estere, tecniche di prevenzione,
analisi dei rischi, organizzazione della sicurezza in azienda, temi di attualità proposti dai maggiori esperti del settore.
L’accettazione e pubblicazione dei lavori è di esclusiva competenza del Comitato di Direzione della rivista. I lavori devono
essere originali e di prima pubblicazione, ed il testo non deve essere stato sottoposto contemporaneamente ad altre riviste
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60 battute, in doppio spazio;
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in 10 righe;
– Ogni figura o fotografia deve essere riproducibile e presentata su foglio singolo, contrassegnata con una breve didascalia, numerata pro g re s s ivamente
in numeri arabi e richiamata nel testo;
– L’eventuale bibliografia va compilata in ordine alfabetico e redatta secondo le norme intern a z i o n a l i ;
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e riportare la fonte; le fotografie e illustrazioni che corredano il lavoro
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Se il lavoro è accettato la nostra redazione contatterà tempestivamente
l ’ a u t o re proponendo il compenso e la data di pubblicazione. Il Comitato
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o ro per uniformarlo alle norme redazionali, senza tuttavia alterarne il significato
e gli scopi. In caso di lavori part i c o l a rmente ampi, il testo potrà
e s s e re pubblicato su più fascicoli. Gli autori devono inviare i lavori in due
copie, accompagnati da figure o fotografie in originale e riproducibili.
Inviate i vostri lavori a:
A N T I N C E N D I O
EPC s.r.l. - Via dell’Acqua Traversa, 187 - 00135 Roma
Tel. 06 3313000 - Fax 06 3313212
accompagnati da una lettera contenente:
– richiesta di pubblicazione;
– dichiarazione di originalità e prima pubblicazione del lavoro;
– recapito postale e telefonico, codice fiscale e/o partita IVA.
l’ufficio(3).
Per quanto riguarda invece l’attività
di P. G . delegata dal P. M . v à
segnalato che taluni aspetti proc
e d u rali, qualora disattesi, potrebbe
far decadere il procedimento
con tutte le conseguenze per l’indagine.
Documentazione
Gli atti sopra menzionati sono
documentati mediante due fo rm e :
1) a n n o t a z i o n e : consiste in appunti
scritti redatti senza part ic
o l a ri fo rmalità e che documenta
prevalentemente atti atipici
ed attività info rm a l i . La legge
stabilisce che le annotazioni
contengano l’indicazione dell’ufficiale
di P. G . che ha compiuto
l’attività di indagine, le gen
e ralità delle persone di cui egli
si sia avvalso, nonché l’indicazione
del giorno, dell’ora e del
luogo in cui l’indagine è stata
eseguita e l’enunciazione succinta
di quanto è stato ri l eva t o.
Tale documentazione non può
essere utilizzata nel processo.
2) Verbale: costituisce un atto da
redigere nel rispetto dei requisiti
previsti dalla legge e documenta
atti che possono essere
utilizzati nel processo (si tra tta
quindi di un ordinario mezzo
di documentazione che la polizia
giudiziaria svolge a seguito
di delega del P. M .) .Ci sarà ve rbale
quindi nel caso di somm
a rie info rmazioni, dichiarazioni
spontanee, perquisizioni
e sequestri, accertamenti urgenti
ecc.
Il verbale contiene la menzione
del luogo, dell’anno, del mese,
del giorno e quando occorre dell
’ o ra in cui è cominciato e chiuso,
le generalità delle persone interve
nu t e, l’indicazione delle cause,
se conosciute, della mancata presenza
di coloro che sarebbero dovuti
interve n i r e, la descrizione di
quanto il verbalizzante ha fatto o
ha constatato o di quanto è avvenuto
in sua presenza nonché le dic
h i a razioni ri c ev u t e. Per ogni dic
h i a razione è indicato se è stata
resa spontaneamente o previa domanda
nonché se è stata dettata
dal dichiarante o se questi si è avvalso
dell’autorizzazione a consultare
note scritte.
Il verbale previa lettura è sott
o s c ritto alla fine di ogni foglio dall’ufficiale
di P. G . che lo ha redatto
e dalle persone interve nu t e. Se alcuno
degli interve nuti non vuole
sottoscrivere ne è fatta menzione
con l’indicazione del motivo.
Si richiamano alcune fasi di
P.G. in cui và fatto il verbale.
Delega di indagini
N o rm a l m e n t e, dopo la notizia
di reato trasmessa alla procura e
s o t t o s c ritta dall’UPG/VV. F., il mag
i s t rato valuta le condizioni e gli
elementi di prova salienti per l’ind
a g i n e :q u a l o ra gli stessi siano carenti
o comunque risulti opport uno
approfondire part i c o l a ri utili per
il corso del procedimento, il P. M .
c o n fe risce una DELEGA di INDAGINI,
da soddisfarsi secondo le
procedure dell’art. 370 del c.p.p.
In particolare risulterà indis
p e n s a b i l e, per il corretto compimento
della delega, soddisfa r e
quanto segue:
• L’atto delegato dovrà essere
notificato alla p. s. i . almeno tre
g i o rni prima del compimento
dello stesso.
• L’ i nvito a comparire dovrà contenere
l’indicazione del giorn o,
d e l l ’ o ra e del luogo dell’interrogatorio.
• L’ i n t e r r o g a t o rio dovrà necessariamente
svolgersi alla presenza
del difensore di fiducia (se
già nominato) o d’ufficio (in caso
di rifiuto di nomina).
• Nel corso dell’interrogatorio si
d ovrà procedere a ri c h i e d e r e
all’indagato le notizie di cui all
’ a rt . 21 disp. A t t . c . p. p., quindi
lo stesso potrà essere interrogato
nel merito e con le modalità
indicate negli art t . 64 – 65
c . p. p., previo av ve rtimento che
potrà av valersi della facoltà di
non rispondere.
L’ i n o s s e rvanza anche solo di
una delle condizioni sopra ri p o rt at
e, av r e bbe come conseguenza la
nullità dell’atto formalizzato.
L’ i n t e r r o g a t o rio delegato dov r à
dapprima formalizzarsi con la notifica
all’indagato (con almeno tre
g i o rni di preavviso salvi casi di urgenza
autorizzati dal P.M. : es. indagato
in punto d
riflessioni sull’attività di polizia giu -
d i z i a ria svolta dai Vigili del fuoco
c o nviene richiamare l’attenzione
su alcuni aspetti fondamentali che
d ov r e bbero accompagnare l’ope -
rato di un ufficio pubblico che si oc -
cupa di sicurezza pubblica e sicu -
rezza del lavoro.
Nel nostro ordinamento vige il
p rimato della legge. Ciò significa
che non è dato ai singoli operato -
ri disattendere le norme di ri l e -
vanza penale. Non è dato ai Co -
mandi Provinciali ignorare la leg -
ge penale cosi come non è dato al
giudice disapplicare la legge pe -
nale.
La polizia giudiziaria è un or -
gano strumentale dello Stato che
s e rve alla funzione giuri s d i z i o n a -
le per assicurare l’osserva n z a
della legge e perseguire i com -
p o rtamenti attivi (fare) od omis -
sivi (non fare) che la legge e so -
lo la legge ritiene costituire reati
e quindi meri t evoli di sanzione
p e n a l e.
A causa del principio appena
e s p r e s s o, oltre a quelle disciplina -
ri, il codice penale (art . 361) preve -
de una specifica sanzione per l’uf -
ficiale di P. G . (reclusione) in caso di
omessa o ritardata denuncia di rea -
ti di cui ha avuto notizia nell’eserci -
zio o a causa delle sue funzioni.
Qualsiasi tipo di preve n z i o n e,
per essere efficace, ha come
aspetto complementare la vigilan -
za che è un’attività ri c o g n i t i va, co -
noscitiva, prescrittiva.
E ’ l’insieme di questi due mo -
menti che consente di attuare al
meglio ed efficacemente l’attività
di prevenzione.
Le competenze dei Vigili
del fuoco
La polizia giudiziaria persegue
il fine di prendere notizia dei reati
(già compiuti) e quindi di ra c c ogliere
e conservare le fonti di prova
per la celebrazione dei processi
onde costituisce attività strumentale
allo svolgimento dell’azione
dell’autorità giudiziaria.
Essa si distingue dall’attività di
polizia amministra t i va che inve c e
ri e n t ra nel perseguimento dei fini
p u bblici che la legge assegna alla
p u bblica amministra z i o n e. Nel caso
del Corpo Nazionale dei V i g i l i
del fuoco tra i fini assegnati dalla
legge vi è quello della tutela dell’incolumità
della vita umana e la
p r e s e rvazione dei beni dai ri s c h i
di incendio(2).
I compiti di polizia amministra t iva
sono allora quelli di vegliare “ sul
mantenimento dell’ordine pubbl i c o,
sulla sicurezza dei cittadini, la loro
incolumità e la tutela della propri e t à ”
( R . D. n . 773 del 18/06/1931). C o nnessi
a questi compiti sono i poteri
di impartire ordini, nei limiti e nei
modi previsti dalla legge e di compiere
attività conoscitive come verifiche
o accert a m e n t i .
I due aspetti di polizia appena
delineati sono entrambi presenti
nella figura dell’operatore dei V i g ili
del fuoco ai quali la legge assegna,
nello specifico settore della
sicurezza contro gli incendi, compiti
di vigilanza amministra t i va e di
polizia giudiziaria.
I n fatti con Circolare MI.SA n.
19 del 9/8/79 il Ministero dell’Int
e rn o, sulla base di un parere
espresso dal Consiglio di Stato,
aveva richiamato la funzione di Polizia
Amministra t i va svolta dai V igili
del fuoco nel settore della sicurezza
contro gli incendi. C o mpetenza
poi sancita in maniera def
i n i t i va dell’art . 23 del D. L g s. 6 2 6 / 9 4
che indica il C.N.VV.F., per la parte
di competenza, Organo di Vigilanza.
L’ a rt . 16 della legge 13/05/61 n.
469 confe rmando quanto già
espresso dalla legge 1570/41 stabilisce
invece che “ nell’esercizio
delle proprie funzioni il personale
dei Vigili del fuoco ri veste la qua-
ANTINCENDIO settembre 1999 63
L’ ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA
DEI VIGILI DEL FUOCO
Le competenze, i reati più comuni che si riscontrano durante l’intervento di
soccorso, le procedure da seguire (*)
Ing. Cosimo Pulito - Comandante VV.F. Cuneo
* Relazione tenuta al seminario sulla
polizia giudiziaria per funzionari e
dirigenti del C.N.VV.F. svolto a
Roma il 12 e 19 Maggio 1999.
(2) L’art. 1 della legge 13/05/61 n. 469
stabilisce: sono attribuiti al Ministero
dell’Interno i servizi di prevenzione
ed estinzione degli incendi.
lifica di Ufficiali o Agenti di Polizia
Giudiziaria ”.
L’assunzione della qualifica è
stabilito dal tipo di atto che il personale
del C. N . V V. F. d eve compiere
e conseguentemente determina
precise garanzie per il soggetto
destinatario dell’atto ed alcune
prerogative per il funzionari o
pubblico.
La polizia giudiziaria svolta dal
personale del C. N . V V. F. è a competenza
limitata.Ciò significa che
agli ufficiali ed agenti di polizia giud
i z i a ria del C. N . V V. F. il codice penale
confe risce l’incarico di accertare
e ricercare solo determ i n a t e
specie di reati e precisamente
quelle nelle quali essi possono imbattersi
nello svolgimento del servizio
cui sono destinati e secondo
le competenze istituzionali attribuite
dalla legge.
Si tratta quindi di reati che si
presentano in occasione dell’attività
di soccorso e di reati che si
presentano durante l’attività di prevenzione
incendi che come stabilito
dall’art . 4 del D. P. R . 577/82 si
esplica, ai sensi degli art t . 36 e 37
del D. P. R . 547/55, anche nel settore
della prevenzione degli infortuni
sul lavoro.
Per stabilire se un fatto illecito è
un reato o una infrazione amminis
t ra t i va bisogna guardare al tipo di
sanzione che per esso è prev i s t o.
Cosa fa la polizia giudiziaria
La P. G . allorquando si è ve ri f icato
un reato: ne prende notizia -,
impedisce che venga portato ad ult
e ri o ri conseguenze -, ricerca gli
a u t o ri, - compie tutti gli atti necess
a ri ad assicurare le fonti di prova
- raccoglie quant’altro possa serv ire
per l’applicazione della legge penale
- (art . 55 del c.p. p. ) .
L’azione che la P. G . è tenu t a
a svolgere (art . 55 c.p. p.) deve
essere ri fe rita al P. M . quale obbligo
stabilito dall’art . 347 del
c . p. p. Acquisita la notizia di reat
o, la polizia giudiziaria, senza rit
a r d o, ri fe risce al pubblico minis
t e r o, per iscri t t o, gli elementi essenziali
del fatto e gli altri elementi
sino ad allora raccolti indicando
le fonti di prova e le attività
compiute, delle quali trasmette
la relativa documentazion
e. C o munica, inoltre, quando è
p o s s i b i l e, le generalità, il domicilio
e quanto altro valga alla
identificazione della persona nei
cui confronti vengono svolte le
indagini, della persona offesa e
di coloro che siano in grado di rife
rire su circostanze ri l evanti per
la ri c o s t ruzione dei fa t t i . … . . C o n
la comunicazione la polizia giud
i z i a ria indica il giorno e l’ora in
cui ha acquisito la notizia…… …
quando sussistono ragioni di urgenza,
la comunicazione della
notizia di reato è data immediatamente
anche in fo rma ora l e … .
L’attività svolta dalla P. G . si colloca
nella prima fase del procedimento
penale che è quello delle
indagini preliminari . Dal compimento
di queste indagini, con alcune
eccezioni, non si fo rm a n o
p r ove ma devono dare modo al
P. M . di decidere se proseguire l’azione
penale oppure chiedere l’archiviazione
del procedimento.
Organizzazione della polizia
giudiziaria
L’art. 56 c.p.p. stabilisce che le
funzioni di polizia giudiziaria sono
s volte alla dipendenza e sotto la
direzione dell’autorità giudiziari a ,
dai Servizi di P. G .p r evisti dalla legge.
(Si intendono servizi di polizia
g i u d i z i a ria tutti gli uffici e le unità
ai quali è affidato dalle ri s p e t t i ve
a m m i n i s t razioni il compito di svo lgere
in via pri o ri t a ria e continu a t iva
le funzioni indicate nell’art . 5 5
c.p.p.).
Dalle Sezioni di P. G . i s t i t u i t e
presso ogni procura della Rep
u bblica e composte con personale
dei servizi di polizia giudiz
i a ri a .
Dagli ufficiali e dagli agenti di
polizia giudiziaria appartenenti agli
a l t ri organi cui la legge fa obbl i g o
di compiere indagini a seguito di
una notizia di reato (VV.F.).
Contemporaneità di presenza
di polizie giudiziarie diverse
La legislazione si ispira ai pri ncipi
di coordinamento e collaboraz
i o n e.Tra le polizie giudiziarie quindi
non vi è gerarchia ma collaborazione
salvo che non venga disposto
diversamente dal P.M.
E ’ però evidente che il pri n c ipio
di prevalenza della specializzazione
dov r e bbe port a r e, per
esempio in caso di incendio, ad
a c c e rtamenti urgenti da parte dei
Vigili del fuoco sulle cause, operando
opportuni ri l i evi, seques
t rando ove è il caso le cose a
questo pert i n e n t i . Le fo r ze dell’ordine
(CC. P. S. GdF) invece dov
r e bbero assumere sommari e
i n fo rmazioni sulle persone info rmate
sui fatti ed accertamenti sulle
persone sospette. Il tutto sempre
nello spirito della più ampia
c o l l a b o razione e pertanto ogni organismo
di polizia giudiziaria do-
ANTINCENDIO settembre 1999
ATTIVITÀ DI P.G.
DEI VIGILI DEL FUOCO
64
v r e bbe porre a disposizione dell’altro
gli elementi acquisiti.
E ’ c o munque da sottolineare
che più volte alcune Procure della
Repubblica hanno ri c h i a m a t o
l’attenzione sul fatto che ogni organismo
di Polizia giudiziaria int
e rve nuto sul luogo ove si è commesso
un reato deve inviare l’info rmativa
ed ogni altro elemento acquisito.
Reati più comuni
che si ritrovano durante
l’intervento di soccorso
I reati in cui più comunemente
può incorrere l’ufficiale e l’agente
di P.G.dei Vigili del fuoco durante
un intervento di soccorso sono
quelli di seguito ri p o rtati previsti dal
codice penale che si avvisa non
hanno la pretesa di essere esaustivi:
• a rt . 4 2 2 : ( S t ra g e ) . C h i u n q u e,
f u o ri dei casi preveduti dall’art .
285 c.p., al fine di uccidere,
compie atti tali da porre in pericolo
la pubblica incolumità è
p u n i t o, se dal fatto deri va la
m o rte di più persone, con l’ergastolo.
• a rt . 4 2 3 : ( I n c e n d i o ) . C h i u n q u e
cagiona un incendio è punito
con la reclusione da 3 a 7 ann
i . La disposizione precedente
si applica anche nel caso di incendio
della cosa propria, se
dal fatto deri va pericolo per la
incolumità pubblica.
• a rt .4 2 4 : (Danneggiamento se -
guito da incendio). C h i u n q u e,
al solo scopo di danneggiare la
cosa altrui, appicca il fuoco a
una cosa propria o altrui, è pun
i t o, se dal fatto sorge peri c olo
di un incendio, con la reclusione
da 6 mesi a 2 anni. S e
segue l’incendio, si applicano
le disposizioni dell’articolo precedente.
• a rt . 4 2 5 : ( C i r c o s t a n ze aggra -
vanti in caso di incendio). N e i
casi preveduti dai due art i c o l i
precedenti la pena è aumentata
se il fatto è commesso:
- su edifici pubblici o destinati
a uso pubblico, su monumenti,
cimiteri e loro dipendenze;
- su edifici abitati destinati a
uso abitativo, su impianti industriali
o cantieri, o su min
i e r e, cave, sorgenti, o su
acquedotti o altri manu fa t t i
destinati a raccogliere e
condurre le acque;
- su navi o altri edifici natanti,
o su aeromobili;
- su scali fe r r ov i a ri o mari t t imi,
o aeroscali, magazzini
g e n e rali o altri depositi di
merci o derra t e, o su ammassi
o depositi di materi e
esplodenti, infiammabili o
combustibili;
- su boschi, selve e foreste.
• a rt . 4 3 7 : (Rimozione od omis -
sione dolosa di cautele contro
gli infortuni). Chiunque omette
di collocare impianti, apparecchi,
o segnali destinati a prevenire
disastri o info rtuni sul lavo
r o, ov vero li ri mu ove o li danneggia,
è punito con la reclusione
da 6 mesi a 5 anni.
• a rt . 4 4 9 : (Delitti colposi di dan -
n o ) . Chiunque cagiona un inc
e n d i o, o un altro disastro preveduto
dal capo primo di questo
titolo, è punito con la reclusione
da 1 a 5 anni. La pena
è raddoppiata se si tratta di
disastro fe r r ov i a rio o di nauf
ragio o di sommersione di una
n ave adibita al tra s p o rto di persone
o di caduta di un aeromobile
adibito a tra s p o rto di
p e r s o n e.
• a rt .4 5 0 : (Delitti colposi di peri -
c o l o ) . C h i u n q u e, con la propri a
azione od omissione colposa,
fa sorgere o persistere il pericolo
di un disastro fe r r ov i a ri o,
di un’inondazione, di un naufragio,
o della sommersione di
una nave o di un altro edificio
n a t a n t e, è punito con la reclusione
fino a due anni.
• a rt .4 5 1 : (Omissione colposa di
cautele o difese contro disastri
o info rtuni sul lavo r o ) . C h i u nq
u e, per colpa, omette di colloc
a r e, ov vero ri mu ove o rende
i n s e rvibili apparecchi o altri
mezzi destinati alla estinzione
di un incendio, o al salva t a g g i o
o al soccorso contro disastri o
i n fo rtuni sul lavo r o, è punito con
la reclusione fino ad un anno o
con la multa da 200.000 a
1.000.000.
• a rt . 6 5 0 : ( I n o s s e rvanza dei
p r ov vedimenti dell’autori t à ) .
Chiunque non osserva un provvedimento
legalmente dato dall
’ Au t o rità per ragione di giustizia
o di sicurezza pubblica, o
d’ordine pubblico o di igiene è
p u n i t o, se il fatto non costituisce
un più grave reato con l’arresto
fino a 3 mesi o con l’ammenda
fino a 400.000.
• a rt . 6 5 8 : ( P r o c u rato allarm e
presso l’autori t à ) . C h i u n q u e, annunziando
disastri, info rtuni o
p e ricoli inesistenti, suscita all
a rme presso l’Au t o rità pubbl ica,
o presso enti o persone che
esercitano un pubblico serv i z i o,
è punito con l’arresto fino a sei
mesi o con l’ammenda fino a
1.000.000.
ATTIVITÀ DI P.G.
DEI VIGILI DEL FUOCO
ANTINCENDIO settembre 1999 65
• a rt . 6 7 6 : ( R ovina di edifici o di
altre costru z i o n i ) . Chiunque ha
avuto parte nel progetto o nei
l avo ri concernenti un edificio o
u n ’ a l t ra costru z i o n e, che poi,
per sua colpa rovini è punito
con l’ammenda, non infe riore a
200.000.
• a rt .6 7 7 : (Omissione di lavo ri in
edifici o costruzioni che mi -
nacciano rov i n a ) . Il propri e t ario
di un edificio o di una cos
t ruzione che minacci rov i n a
ov vero chi è per lui obbl i g a t o
alla conservazione o alla vigilanza
dell’edificio o della cos
t ru z i o n e, il quale omette di
p r ov vedere ai lavo ri necessari
per ri mu overe il peri c o l o, è punito
con l’ammenda non inferiore
a 200.000.
Procedure da seguire
nell’attività di P.G.
In presenza di tali reati, l’attività
p r evalente svolta dalla polizia giud
i z i a ria dei Vigili del fuoco è la seguente:
• i n fo rm a t i va - segnalazione di
notizia di reato al P.M.;
• raccolta di indizi;
• sequestro - dissequestro;
• i n t e r r o g a t o ri su delega del P. M .
Per alcune di tali incombenze
(informativa - segnalazione di notizia
di reato, raccolta di indizi, sequestro),
che non presentano part
i c o l a ri difficoltà, esiste una modulistica
che permette l’effe t t u a z i o n e
di ogni atto in modo guidato.
Và osserva t o, che sebbene esista
una personale responsabilità
degli atti compiuti dagli agenti ed
ufficiali di P. G . la valutazione della
sussistenza della notizia di reato
e l’invio “ d e l l ’ i n fo rm a t i va - notizia
di reato” d eve essere fatta dal dirigente
da cui dipende l’ufficiale o
l’agente che ha acquisito tale not
i z i a . I n fatti l’art . 347 c.p. p. ra d i c a
l ’ o bbligo di comunicare la notizia
di reato in capo “alla polizia giudiz
i a ri a ” e non al singolo agente o
ufficiale di P.G., si tratta quindi del-
ANTINCENDIO settembre 1999
ATTIVITÀ DI P.G.
DEI VIGILI DEL FUOCO
66
NORME PER I COLLABORATORI
A N T I N C E N D I O pubblica lavori originali di interesse scientifico, tecnico applicativo, normativo o giuridico nel campo della
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o ro per uniformarlo alle norme redazionali, senza tuttavia alterarne il significato
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Inviate i vostri lavori a:
A N T I N C E N D I O
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accompagnati da una lettera contenente:
– richiesta di pubblicazione;
– dichiarazione di originalità e prima pubblicazione del lavoro;
– recapito postale e telefonico, codice fiscale e/o partita IVA.
l’ufficio(3).
Per quanto riguarda invece l’attività
di P. G . delegata dal P. M . v à
segnalato che taluni aspetti proc
e d u rali, qualora disattesi, potrebbe
far decadere il procedimento
con tutte le conseguenze per l’indagine.
Documentazione
Gli atti sopra menzionati sono
documentati mediante due fo rm e :
1) a n n o t a z i o n e : consiste in appunti
scritti redatti senza part ic
o l a ri fo rmalità e che documenta
prevalentemente atti atipici
ed attività info rm a l i . La legge
stabilisce che le annotazioni
contengano l’indicazione dell’ufficiale
di P. G . che ha compiuto
l’attività di indagine, le gen
e ralità delle persone di cui egli
si sia avvalso, nonché l’indicazione
del giorno, dell’ora e del
luogo in cui l’indagine è stata
eseguita e l’enunciazione succinta
di quanto è stato ri l eva t o.
Tale documentazione non può
essere utilizzata nel processo.
2) Verbale: costituisce un atto da
redigere nel rispetto dei requisiti
previsti dalla legge e documenta
atti che possono essere
utilizzati nel processo (si tra tta
quindi di un ordinario mezzo
di documentazione che la polizia
giudiziaria svolge a seguito
di delega del P. M .) .Ci sarà ve rbale
quindi nel caso di somm
a rie info rmazioni, dichiarazioni
spontanee, perquisizioni
e sequestri, accertamenti urgenti
ecc.
Il verbale contiene la menzione
del luogo, dell’anno, del mese,
del giorno e quando occorre dell
’ o ra in cui è cominciato e chiuso,
le generalità delle persone interve
nu t e, l’indicazione delle cause,
se conosciute, della mancata presenza
di coloro che sarebbero dovuti
interve n i r e, la descrizione di
quanto il verbalizzante ha fatto o
ha constatato o di quanto è avvenuto
in sua presenza nonché le dic
h i a razioni ri c ev u t e. Per ogni dic
h i a razione è indicato se è stata
resa spontaneamente o previa domanda
nonché se è stata dettata
dal dichiarante o se questi si è avvalso
dell’autorizzazione a consultare
note scritte.
Il verbale previa lettura è sott
o s c ritto alla fine di ogni foglio dall’ufficiale
di P. G . che lo ha redatto
e dalle persone interve nu t e. Se alcuno
degli interve nuti non vuole
sottoscrivere ne è fatta menzione
con l’indicazione del motivo.
Si richiamano alcune fasi di
P.G. in cui và fatto il verbale.
Delega di indagini
N o rm a l m e n t e, dopo la notizia
di reato trasmessa alla procura e
s o t t o s c ritta dall’UPG/VV. F., il mag
i s t rato valuta le condizioni e gli
elementi di prova salienti per l’ind
a g i n e :q u a l o ra gli stessi siano carenti
o comunque risulti opport uno
approfondire part i c o l a ri utili per
il corso del procedimento, il P. M .
c o n fe risce una DELEGA di INDAGINI,
da soddisfarsi secondo le
procedure dell’art. 370 del c.p.p.
In particolare risulterà indis
p e n s a b i l e, per il corretto compimento
della delega, soddisfa r e
quanto segue:
• L’atto delegato dovrà essere
notificato alla p. s. i . almeno tre
g i o rni prima del compimento
dello stesso.
• L’ i nvito a comparire dovrà contenere
l’indicazione del giorn o,
d e l l ’ o ra e del luogo dell’interrogatorio.
• L’ i n t e r r o g a t o rio dovrà necessariamente
svolgersi alla presenza
del difensore di fiducia (se
già nominato) o d’ufficio (in caso
di rifiuto di nomina).
• Nel corso dell’interrogatorio si
d ovrà procedere a ri c h i e d e r e
all’indagato le notizie di cui all
’ a rt . 21 disp. A t t . c . p. p., quindi
lo stesso potrà essere interrogato
nel merito e con le modalità
indicate negli art t . 64 – 65
c . p. p., previo av ve rtimento che
potrà av valersi della facoltà di
non rispondere.
L’ i n o s s e rvanza anche solo di
una delle condizioni sopra ri p o rt at
e, av r e bbe come conseguenza la
nullità dell’atto formalizzato.
L’ i n t e r r o g a t o rio delegato dov r à
dapprima formalizzarsi con la notifica
all’indagato (con almeno tre
g i o rni di preavviso salvi casi di urgenza
autorizzati dal P.M. : es. indagato
in punto d